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DAI UNA MANO ANCHE TU AI CUCCIOLI DI MONDO CANE

Le Leggi Nazionali

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale - Proclamata a Parigi il 15 ottobre 1978 (c/o sede UNESCO)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979  - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979 n.150. Articolo 3 "E' attribuita ai comuni, singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del DPR 24 luglio 1977 n.616, la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".

Legge N. 37 del 14 febbraio 1974 - (pubblicata nella G.U. n. 61 del 6 marzo 1974) in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto  pubblico e negli esercizi aperti al pubblico recante gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. Integrata dalla Legge n. 60 del 8 febbraio 2006 (pubblicata nella G. U. n. 52 del 3 marzo 2006)

Legge N. 281 del 14 Agosto 1991 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo." Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

Legge N.157 del 11 Febbraio 1992 - “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Legge N. 413 del 12 Ottobre 1993 - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Legge N. 473 del 22 Novembre 1993 - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.

Legge N. 434 (1) del 2 Dicembre 1998 -  "Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo" - RANDAGISMO

Legge N. 179 del  31 Luglio 2002 - “Disposizioni in materia ambientale” “c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14/08/1991, n. 281 e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa”.

Legge N.189 del 20 luglio 2004 - In materia di maltrattamenti Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 07 2004 – MALTRATTAMENTI

Proposta di legge n. 5442 del 23 Novembre 2004 - Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici

Legge N.60 del 8 febbraio 2006  - Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006 Art. 1.

Legge N. 201 del 4 novembre 2010 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea  per  la  protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13  novembre  19 nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.283 del 3-12-2010

Legge Nazionale N.120 del 29 luglio 2010 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n. 175 del 29-7-2010  - Suppl. Ordinario n.171)

Normativa - CIRCOLARI:

Circolare N.33 del 12 Agosto 1993 - Esportazione di cani randagi

Circolare N. 5 del 14 Maggio 2001 - Ministero della Salute “Attuazione della legge 14/08/1991, n. 281”.

Circolare N.6 del 14 maggio 2001- Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezioni degli animali  uilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Circolare N.10 (600.10/24495/A-4/10290) del 5 novembre 2001  - Ministero della Salute Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi alla attività di controllo. - TUTELA

 Normativa - ACCORDI STATO / REGIONI:

ACCORDO STATO REGIONI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET THERAPY - 6 Febbraio 2003 - Definizione di animale da compagnia - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/02/2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” (Accordo del 06/02/2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).

Recepimento accordo disposizioni in materia di benessere animali compagnia e pet terapy - 22.04.08 - Decreto Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003

CODICE PENALE:
Art. 84 Polizia Veterinaria: cattura e custodia dei cani
Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Art. 544 bis. Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544 ter. Maltrattamento di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544 quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544 quinquies. Divieto di combattimenti tra animali.
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544 sexies. Confisca e pene accessorie.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Articolo 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) modificato dalla legge 20 luglio 2004, n.189 - Chiunque senza necessità (2) uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (3).
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [c.p. 70, 625, n. 8].
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti [c.c. 924, 926] e nel momento in cui gli recano danno [c.p. 649] (4).
 (1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228).
(2) Vedi, però, l'art. 73, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in materia venatoria.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189. La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163). La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
(4) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) Depenalizzato Articolo 727 (Abbandono di animali e detenzione incompatibile) modificato dalla legge 20 luglio 2004, n.189 - L'Art. 727 del C.P. punisce con multe da 2 a 10 milioni i maltrattamenti degli animali e l'abbandono di animali domestici. Se assistete all'abbandono di un cane o gatto, prendete il numero di targa e denunciate il crimine alla polizia stradale o ai carabinieri.
Libro Quarto - Delle obbligazioni Titolo IX - Dei fatti illeciti

REGIO DECRETO: in allegato