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DAI UNA MANO ANCHE TU AI CUCCIOLI DI MONDO CANE

I MALTRATTAMENTI

Secondo le denuncie pervenute all’ Associazione Italiana difesa Animali ed Ambiente nel corso del 2009 in Italia ogni 10 minuti un animale viene maltrattato,

Complessivamente le segnalazioni pervenute nel 2009 sono state 49.863, di queste:

    oltre 35.000 riguardano maltrattamenti a danno di cani;
    circa 13.000 di gatti;
    1.800 nei confronti degli altri animali domestici.

Il dato non è aggiornato ad oggi ma sicuramente ogni giorno vengono commesse crudeltà gratuite verso i nostri amici animali che meritano di essere punite. La legge in Italia ha modificato nel tempo alcuni aspetti normativi che hanno permesso una maggiore tutela e benessere nei confroni degli animali.

Il maltrattamento di animali, è un reato previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale:
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Molto si è fatto in ottica di prevenzione: di seguito le principali leggi in materia di Randagismo

Riferimenti normativi:

Legge N.281 del 14 agosto 1991 - “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” -

Legge N.189 del 20 luglio 2004 - “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” -

Ecco le sanzioni che prevede la Legge a favore degli animali,  approvata dal Senato:

Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell'animale.

- Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l'estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.

- Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.

- Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.

- Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale impiegato - Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato "patrimonio", ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale "di nessuno" (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).

- Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.

- Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

- Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E' anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l'interdizione.

- Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale.

- Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro.

- Per l'applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza viene ristretta agli animali d'affezione per le guardie particolari giurate delle associazioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.

-Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

-Attività formative: possibilità di promozione d'intesa fra Stato e Regioni dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali.

L.R. 7 aprile 2000, n.27  - “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”

Legge Nazionale N.201 del 4 novembre 2010 approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", aumenta le sanzioni per i reati di uccisione e maltrattamento degli animali e introduce il nuovo reato di traffico illecito degli animali da compagnia.

ORDINANZA FAZIO del 14 gennaio 2010 -  “Proroga e modifica dell’Ordinanza 18/12/2008 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.

Il COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio mette a disposizione del cittadino un NUMERO VERDE ( 800-253608) per segnalare emergenze legate ad abbandoni o maltrattamenti di animali.